La accompagniamo durante la vita
Poiché la vita è imprevedibile, abbiamo compilato per Lei un elenco delle tappe più importanti della vita, che possono influenzare la Sua previdenza professionale.
Matrimonio e convivenza
La modifica dello stato civile da «celibe/nubile» a «coniugato» viene comunicato dal datore di lavoro. A questo punto si determina l’ammontare del avere a risparmio individuale accumulato fino a quel momento. Questo vale anche per le unioni domestiche registrate.
Se vive in concubinato può annunciare la Sua partner risp. il Suo partner alla CPGR. In questo modo è equiparato/a alla moglie o al marito e riceve le stesse rendite. La notifica deve essere effettuata in vita e prima del raggiungimento dell’età di riferimento e può essere presentata alla CPGR tramite il modulo «Notifica di convivenza». Un eventuale scioglimento della convivenza deve essere comunicato immediatamente per iscritto.
Divorzio e separazione
In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata si deve procedere alla suddivisione fra i coniugi risp. partner dell’avere previdenziale accumulato a partire dalla data del matrimonio risp. dalla data di registrazione dell’unione domestica. La suddivisione non riguarda l’avere di vecchiaia risparmiato prima del matrimonio o prima dell’unione domestica registrata.
Normalmente i contributi versati vengono sommati e divisi per due. Queste cifre vengono calcolate dal giudice di divorzio, che necessita un accordo di divorzio e una dichiarazione di fattibilità da parte della CPGR. La CPGR esegue solo le sentenze di divorzio legalmente cresciute in giudicato emesse dai tribunali svizzeri.
La separazione non ha alcun effetto sulla cassa pensione.
Effetti sull’ammontare del avere a risparmio
Se in caso di divorzio una parte della prestazione d’uscita deve essere trasferita al coniuge divorziato, l’avere a risparmio e le prestazioni di vecchiaia si riducono di conseguenza. Dopo il pagamento a titolo di conguaglio la persona assicurata ha la possibilità di riscattare nuovamente, mediante contributi facoltativi, l’ammontare della prestazione d’uscita trasferita.
Se un coniuge riceve già una rendita, questa viene ridotta nella misura della quota corrispondente. Il tribunale che pronuncia il divorzio calcola e decide in quale misura deve essere ridotta la quota della rendita e trasferita al partner divorziato.
Lo stesso vale per lo scioglimento di un’unione domestica registrata.
Invalidità
Se non è più in grado di lavorare o può lavorare solo parzialmente a causa di una malattia o di un infortunio, l’assicurazione invalidità (AI) appura se e in quale forma può continuare a esercitare un’attività lavorativa nonostante il Suo problema di salute. Se il rientro nella quotidianità professionale non è possibile o lo è solo parzialmente, l’AI determina il grado di invalidità.
Se il grado di invalidità è almeno del 40 % e quando è subentrata l’inabilità al lavoro, la cui causa ha generato l’invalidità, era assicurato/a presso la CPGR, ha diritto a una rendita di invalidità. Si annunci tempestivamente all’AI, in modo da poter ricevere una buona consulenza e un buon supporto.
Inizio e fine della rendita d’invalidità
Inizio
Il pagamento inizia con il diritto alle prestazioni secondo la decisione dell’AI, ma al più presto dopo la scadenza del pagamento continuato del salario risp. dell’indennità giornaliera di malattia o di infortunio ai sensi del contratto di lavoro.
Quando inizia il diritto alle prestazioni, Lei e il Suo datore di lavoro sarete esentati dall’obbligo contributivo alla previdenza professionale per la quota dell’invalidità. Da questo momento l’avere di vecchiaia viene costituito con i contributi di risparmio dell’assicurazione di rischio.
Fine
Il diritto alla rendita di invalidità termina con la cessazione dell’invalidità o con il decesso, ma al più tardi al compimento del 65° anno di età. Dopo il compimento del 65° anno di età, verrà pensionato/a e potrà scegliere tra una rendita di vecchiaia, il capitale di vecchiaia o una forma mista.
Un prelievo di capitale deve essere annunciato al meno un mese prima del pensionamento.
Riduzione della rendita d’invalidità
Se sussistono contemporaneamente diritti di altre assicurazioni, le prestazioni di rendita della CPGR vengono ridotte, in modo tale che la somma di tutti i pagamenti correlati all’invalidità ammontino al massimo al 100 percento del salario lordo.
Decesso
In caso di decesso, la CPGR versa ai familiari della persona assicurata, a seconda della situazione, le seguenti prestazioni:
- Rendita vedovile
- Rendita per partner
- Rendita per orfani
- Capitale in caso di decesso
Con il modulo «Modifica dell’ordine dei beneficiari per il capitale di decesso» può determinare a chi debba essere assegnato il capitale in caso di decesso. In mancanza di una dichiarazione il capitale di decesso viene versato secondo il regolamento quadro.
Quando si ha diritto alla rendita vedovile?
In caso di decesso di una persona assicurata, la coniuge o il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile. Per l’ottenimento della rendita vedovile deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- la persona superstite deve provvedere al mantenimento di almeno una figlia o un figlio,
- ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni (il periodo trascorso in una convivenza notificata viene computato),
- è invalida in misura pari almeno al 50 %.
Quando si ha diritto alla rendita per partner?
In caso di decesso di una persona assicurata, la partner o il partner superstite ha diritto a una rendita per partner. Per l’ottenimento della rendita devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- La partner o il partner superstite ha più di 45 anni ed è in grado di comprovare una convivenza ininterrotta per almeno cinque anni.
- La persona deceduta non era imparentata con la partner o il partner superstite. Entrambe le persone non sono coniugate.
- La partner o il partner superstite non percepisce nessun’altra prestazione per superstiti da parte di un istituto di previdenza.
- La persona deceduta ha notificato per iscritto alla CPGR la partner, il partner avente diritto quando era in vita e prima del pensionamento.
Quando si ha diritto a una rendita per orfani?
In caso di decesso di una persona assicurata, i suoi figli hanno diritto a una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età. I figli in formazione hanno diritto fino al completamento della formazione o al compimento del 25° anno di età.
Per gli orfani di entrambi i genitori viene versata la doppia rendita per orfani. I figli adottivi sono equiparati agli orfani, a condizione che la persona deceduta li abbia accolti nell’economia domestica comune per il mantenimento e l’educazione. I figliastri non hanno diritto alla rendita per orfani.
Quando si ha diritto al capitale di decesso?
In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendita di invalidità, oltre al capitale di decesso garantito di CHF 50 000 viene versato un capitale di decesso ai superstiti, a condizione che non venga erogata alcuna prestazione in termini di rendita. Il capitale di decesso corrisponde all’avere di risparmio esistente dedotto il valore in contanti di eventuali rendite per orfani. Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, al netto del valore attuale di eventuali prestazioni per i superstiti.
Se una persona beneficiaria di rendita di vecchiaia muore, non viene versato alcun capitale di decesso.
Congedo non pagato
In caso di un congedo non pagato di oltre due mesi, il reddito e quindi anche le detrazioni salariali per le prestazioni della previdenza professionale vengono generalmente sospesi. Con il consenso del datore di lavoro, è possibile mantenere le prestazioni «risparmio e rischio» o «solo rischio» per un massimo di 12 mesi.
Con l’opzione «Risparmio e rischio», rimane assicurato/a anche contro le conseguenze dell’invalidità e del decesso durante il congedo non pagato e continua a risparmiare per la vecchiaia. Con l’opzione «Solo rischio», invece, rimane assicurato/a per i rischi di invalidità e decesso durante il congedo non pagato, ma non risparmia per la vecchiaia.
La notifica con la scelta della variante assicurativa deve essere comunicata da parte dal datore di lavoro al più tardi un mese prima dell’inizio del congedo non pagato. I datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi alla CPGR. La continuazione della previdenza termina se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il congedo non pagato.
Se l’assicurazione non viene prolungata, la copertura assicurativa termina un mese dopo l’uscita dalla CPGR (copertura suppletiva).
Trasferimento all’estero
Se decide di lasciare definitivamente la Svizzera, può richiedere il versamento del avere a risparmio. Il versamento del avere a risparmio dipende dal Paese in cui si emigra.
In caso di mancata comunicazione, il Suo avere a risparmio sarà trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP in conformità alle disposizioni di legge.
Trasferimento all’interno dell’UE/AELS
Se si trasferisce in un Paese dell’UE/AELS ed è assicurato/a obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso secondo la legislazione locale, Le sarà versata solo la parte sovraobbligatoria del Suo avere a risparmio. La parte obbligatoria sarà trasferita su un conto di libero passaggio di Sua scelta in Svizzera. Di regola, questo avere può essere ritirato sotto forma di capitale al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
Se non è assicurato/a contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso nel Suo paese di emigrazione, è possibile versare l’intero avere a risparmio. In questo caso necessitiamo una prova da parte Sua.
Tenga presente che il versamento può avvenire solo dopo il definitivo trasferimento dalla Svizzera. La preghiamo di inviarci la notificazione di partenza del comune di residenza.
Il versamento della parte sovraobbligatoria su un conto privato è soggetto a imposte.
Trasferimento all’esterno dell’UE/AELS
Se si trasferisce in un Paese all’esterno dell’UE/AELS, può farsi versare il Suo intero avere a risparmio (parte obbligatoria e parte sovraobbligatoria).
Tenga presente che il versamento può avvenire solo dopo il definitivo trasferimento dalla Svizzera. La preghiamo di inviarci la notificazione di partenza del comune di residenza.
Il versamento su un conto privato è soggetto a imposte.
Attività lucrativa autonoma
Se decide di mettersi in proprio, non è più soggetto/a alla previdenza professionale obbligatoria. Di conseguenza esce dalla CPGR.
I lavoratori autonomi dispongono di tre opzioni per utilizzare il loro avere a risparmio:
- Si fa versare l’avere a risparmio sotto forma di capitale.
- Si assicura facoltativamente presso la cassa pensione dell’associazione professionale oppure della Fondazione istituto collettore LPP.
- Si fa trasferire il Suo avere a risparmio su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio.
Senza una Sua comunicazione, l’avere a risparmio viene trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP.
Condizioni per il versamento del avere a risparmio in caso di attività lucrativa autonoma
L’avere a risparmio deve essere versato entro un anno dalla data di inizio dell’attività lucrativa autonoma.
La preghiamo di inoltrare alla CPGR i seguenti moduli e conferme:
- Modulo «Notifica d’uscita»
- Conferma dell’Istituto delle assicurazioni sociali «Registrazione come indipendente»
Il versamento su un conto privato è soggetto a imposte.